La riforma del Codice Civile sull’istituzione degli accordi prematrimoniali sembra oramai prossima a diventare legge. In Italia il dibattito va avanti già da molto tempo, ma tutte le proposte avanzate dalle varie forze politiche sono sempre morte sul nascere.
Patto prematrimoniale Codice civile, differenza con gli ordinamenti stranieri
I contratti prematrimoniali o “prenuptial agreements” rappresentano una realtà oramai consolidata in vari ordinamenti stranieri, soprattutto in quelli di common law (USA, Inghilterra e Australia), ma sono ammessi anche in Germania (dove dottrina e giurisprudenza avallano da sempre la stipula degli Ehevertrage che vincolano i coniugi agli accordi presi in precedenza al matrimonio); in Francia (dove la dottrina è più orientata a riconoscere la validità di tali accordi a differenza però della giurisprudenza più incline a negarla) e persino nella vicina Spagna, dove il codice civile catalano consente di stabilire il regime economico matrimoniale e patti leciti che si reputino convenienti, anche in previsione della fine del matrimonio.
Nel nostro tessuto sociale l’interesse verso il fenomeno dei contratti prematrimoniali rientra in un più ampio dibattito sull’opportunità di valorizzare l’autonomia privata nei rapporti tra coniugi, soprattutto in merito alla definizione dei riflessi patrimoniali della crisi coniugale. Tuttavia nel nostro ordinamento sussistono ancora molte resistenze circa l’introduzione di tali accordi, a fronte di sporadiche aperture dottrinarie.
Patto prematrimoniale Codice civile, qual è la sua funzione
Lo scopo dei patti prematrimoniali è quello di ammettere, prima di pronunciare il fatidico sì, la stipula di accordi, appunto, volti a regolare (ora per allora) le eventuali reciproche concessioni che i coniugi dovranno fare una volta venuta meno l’unione matrimoniale, in modo da attutire le possibile conseguenze patologiche che si possono presentare con la rottura del rapporto, che con il tempo, si è dimostrato sbagliato. Gli accordi prematrimoniali quindi si configurerebbero come un patto solutorio di un’unione oramai giunta alla fine.
La nostra giurisprudenza tuttavia ha sempre sostenuto la nullità di tali accordi perché non è consentito di disporre preventivamente di diritti che sorgono in seguito all’eventuale richiesta di separazione e/o divorzio, soprattutto per evitare la sopraffazione di un coniuge ai danni dell’altro. Se il disegno di legge delega presentato dalla Presidenza del Consiglio dovesse passare l’istituzione degli accordi prematrimoniali nell’ordinamento italiano rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione del diritto di famiglia.
Patto prematrimoniale Codice civile, il disegno di legge delega
Come si legge nel testo preliminare del Ddl delega (art. 20 lett. b), il Governo, in caso di approvazione, sarà delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile, al fine di «consentire la stipulazione tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o attuata unione civile, di accordi, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, aventi efficacia obbligatoria, intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali e i criteri per l’educazione dei figli».
Con l’istituzione dei contratti prematrimoniali, quindi, i coniugi potranno gestire non solo i riflessi patrimoniali della cessazione del vincolo matrimoniale, ma avranno anche la facoltà di decidere a tavolino i criteri per l’educazione dei figli. Molti avvocati matrimonialisti si sono espressi a favore dell’introduzione di tali accordi, anche per snellire la burocrazia, purché non siano derogati i diritti minimi in favore del coniuge più debole.